SPECIE DI UCCELLI IN DIMINUZIONE
Per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri si registra una diminuzione.
Per invertire questa tendenza l'Unione europea (UE) ha adottato un regime generale che vieta le pratiche che rappresentano una minaccia per la conservazione delle specie di uccelli (uccidere e catturare gli uccelli, distruggere i nidi, raccogliere le uova, ecc.). Le misure di protezione istituite prevedono anche l'assegnazione di zone di protezione speciale (ZPS) per gli uccelli minacciati e per gli uccelli migratori che sono oggetto di misure di protezione e di gestione degli habitat.
Gli Stati membri dell’Unione europea (UE) devono adottare le misure necessarie per garantire la conservazione e regolamentare lo sfruttamento degli uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo per mantenere o adeguare la loro popolazione a livelli adeguati.
La protezione degli habitat
La sparizione o il deterioramento degli habitat rappresenta una minaccia per la conservazione degli uccelli selvatici. La loro protezione è quindi necessaria.
Per preservare, mantenere e ripristinare i biotopi e gli habitat degli uccelli, gli Stati membri devono:
istituire zone di protezione;
mantenere e gestire gli habitat in conformità alle esigenze ecologiche;
ripristinare i biotopi distrutti e crearne di nuovi.
Le zone di protezione speciale
Gli Stati membri dovranno istituire zone di protezione speciale (ZPS) per le specie minacciate di estinzione e per gli uccelli migratori (vedere allegato I). Tali zone sono situate nell’area di distribuzione naturale degli uccelli e possono comprendere le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione.
Gli Stati membri devono attribuire un’importanza particolare alla protezione delle zone umide, che stanno sparendo un po' ovunque in Europa. Essi devono altresì garantire condizioni favorevoli per la sopravvivenza e la riproduzione delle specie presenti nelle zone di protezione speciale. A tale scopo adottano misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli. Inoltre, valutano l'impatto dei progetti che potrebbero avere effetti significativi sui siti designati e adottano misure adeguate per evitarli.
Le zone di protezione speciale (ZPS) costituiscono insieme alle zone speciali di conservazione (ZSC) della direttiva «Habitat» (92/43/CEE) la rete europea Natura 2000 dei siti ecologici protetti.
La protezione degli uccelli selvatici
La presente direttiva istituisce un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli selvatici presenti sul territorio europeo. Essa comprende in particolare il divieto di:
uccidere o catturare deliberatamente gli uccelli selvatici;
distruggere o danneggiare i nidi;
raccogliere o detenere le uova (anche vuote);
disturbare deliberatamente gli uccelli o compromettere la conservazione delle specie;
commercializzare e detenere uccelli vivi o morti dei quali è vietata la caccia e la cattura (questo divieto si applica anche a qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli).
Se sussistono le condizioni necessarie, gli Stati membri possono concedere delle deroghe alle disposizioni previste per la protezione degli uccelli selvatici. Le conseguenze di tali deroghe non devono tuttavia essere incompatibili con gli obiettivi di conservazione fissati dalla direttiva.
Gli Stati membri devono incoraggiare le ricerche necessarie alla gestione, la protezione e lo sfruttamento saggio delle specie di uccelli selvatici presenti nel territorio europeo (vedere allegato V).
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