Alla Presidente del Consiglio dei ministri
On. Giorgia Meloni
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370, 00186 Roma
Al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica
On. Gilberto Pichetto Fratin
e, p. c. Al Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
Presidenza del Consiglio dei ministri
Ufficio per le autonomie speciali e per l’esame
di legittimità costituzionale della legislazione
delle Regione e delle Province autonome
c.a. Dott.ssa Luisa Calindro
Alla Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
c.a. Dott. Oliviero Montanaro
OGGETTO: Illegittimità costituzionale dell’art. 25 (“Modifiche all’art. 69 della l.r. 6/2005 – sostituzione della cartografia allegata”) della Legge della Regione Abruzzo 25 gennaio 2024, n. 4 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)” (BURA Speciale n. 12 del 26 gennaio 2024).
Richiesta di promuovere questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.
I Fatti:
Con emendamento 5 al PDL 379/2023 (ALL. 1) nella notte del 29/12/2023 , inerente la Legge di stabilità regionale 2024 della Regione Abruzzo (divenuto poi l’art. 25 della Legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4), il Consiglio regionale abruzzese ha deliberato di fatto la cancellazione della Riserva regionale del Borsacchio nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), riducendola del 98% del suo perimetro che è passato dagli originari circa 1140 ettari a 24.7 ettari.
Nel concreto, è stata eliminata tutta la fascia retro-costiera e collinare tagliando 1115 ettari circa previsti dall’art 69 L.r 6/2005 e successive modifiche. (ALL. 1bis)
Con la legge varata si è proceduto alla sostituzione della cartina del perimetro della Riserva allegato originariamente alla Legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 e si è introdotto il comma 2bis dopo il comma 2 dell’art. 69 della medesima legge.
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Osservazioni su elementi di incostituzionalità:
L’art. 25 della LR n. 4/2024 presenta palesi elementi di illegittimità costituzionale relativamente a numerosi profili che di seguito si elencano.
• La legge dello Stato sulle aree naturali protette (Legge 6 dicembre 1991, n. 394) stabilisce l’iter da seguire ai fini dell’istituzione delle riserve naturali regionali. Tale legge quadro dispone all’art. 22, comma 1, lettera a), “la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell’area protetta... Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della … legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale dell’area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all’individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio”.
Nel caso in esame, tutto questo è totalmente mancato.
Non si è proceduto a nessun coinvolgimento degli enti locali interessati che non sono stati neppure informati di quanto erano intenzionati a fare i cinque consiglieri regionali che hanno presentato l’emendamento che ha cancellato di fatto la Riserva.
Nella scarna relazione che accompagnava l’emendamento (ALL. 1) non viene fatta alcuna considerazione in merito alla partecipazione degli enti locali.
Inoltre, gli stessi Uffici regionali competenti hanno attestato alla scrivente (ALL. 2) di non essere stati minimante coinvolti nell’elaborazione del nuovo perimetro della Riserva.
Il mancato coinvolgimento del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), nel cui territorio ricade la Riserva, risulta sia da numerose dichiarazioni pubbliche del Sindaco seguite alla richiamata decisione del Consiglio regionale del 29 dicembre 2023, ma soprattutto dalla delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 12 gennaio 2024 (ALL. 3) dove, tra l’altro, si dichiara di non acconsentire ad alcuna riperimetrazione della Riserva naturale guidata Borsacchio e anzi di chiedere al Consiglio della Regione Abruzzo di abrogare l’articolo aggiuntivo inserito con l’approvazione del richiamato emendamento nella Legge di stabilità regionale 2024.
Risulta altresì evidente che la riduzione di una riserva del 98% equivalga alla totale ridefinizione della stessa e quindi ad una sua nuova istituzione.
Precedenti:
Del resto, la Corte costituzionale con numerose sentenze (cfr. ad es. la Sentenza n. 282/2000 e la Sentenza n. 221/2022) ha dichiarato costituzionalmente illegittime, per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s) Cost., varie norme introdotte da leggi regionali che hanno modificato la perimetrazione di parchi e riserve regionali, proprio per la violazione del procedimento regolato dall’art. 22 della Legge n. 394/1991, essendo il procedimento di riperimetrazione del tutto assimilabile all’istituzione di una nuova area protetta.
Va osservato, peraltro, che la Regione Abruzzo non è nuova a tali gravi iniziative.
Con sentenza n. 235/2022 la Corte costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di parte della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2021, n. 14 recante “Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino e revisione dei confini. Modifiche alla l.r. 42/2011”.
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Vale la pena ricordare che in quell’occasione era stata proprio la Presidenza del Consiglio dei ministri a promuovere questione di legittimità costituzionale della LR n. 14/2021, in riferimento a numerosi aspetti, tra cui anche l’art. 22, comma 1, lettere a) della Legge n. 394/1991, lamentando espressamente il mancato coinvolgimento degli enti locali nella ridefinizione dei confini dell’area protetta (ridefinizione che in quel caso, pur consistente, non era stata così estesa come nel caso della cancellazione del 98% del perimetro della Riserva regionale del Borsacchio).
Si evidenzia, inoltre, che l’intervento effettuato dal Consiglio Regionale deve essere correttamente qualificato nei termini di un intervento di modifica della perimetrazione provvisoria, a suo tempo operata in sede di istituzione della Riserva ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge n. 394/1991, in quanto la Riserva non è stata ancora dotata di Piano di Assetto Naturalistico (PAN) e quindi neppure di una perimetrazione definitiva. Si è di fronte, quindi, alla modifica di un elemento della legge istitutiva dell’area protetta regionale non ancora pianificata, con la conseguenza che, in virtù del principio del contrarius actus, trova applicazione per esso la medesima disciplina, contenuta nell’art. 23 della Legge n. 394/1991 e, per il rinvio ad opera di quest’ultimo, segnatamente nel comma 1, lettera a), del richiamato art. 22, si sarebbe dovuto “osservare il medesimo procedimento seguito dal legislatore ai fini della perimetrazione provvisoria dei confini, ai sensi dell’art. 22 della legge quadro, compresa la interlocuzione con le autonomie locali” (Sentenza Corte Costituzionale n. 134 del 2020).
• In secondo luogo, va evidenziato come la norma introdotta dall’art. 25 della LR n. 4/2024 costituisca un’evidente e grave riduzione della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi oggi espressamente garantita, dopo che lo era già stata dalla giurisprudenza costituzionale, dalla nostra Carta costituzionale a seguito della riforma dell’art. 9 Cost. avvenuta nel 2022.
Il territorio della Riserva regionale del Borsacchio rappresenta un elemento di naturalità estremamente importante per l’intero territorio regionale come attestato da circa 20 docenti e ricercatori di Scienze Ambientali dell’Università degli Studi dell’Aquila (ALL. 4) e come da studi scientifici e relazioni del PAN che il 27/12/2023 vedeva terminare la lunga fase di disamina delle osservazioni in un tavolo di confronto Regione\Comune e già approvato nel Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi con deliberazione del Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi il Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04.05.2021 dove emerge chiaro l’importanza della Riserva Borsacchio anche e soprattutto nei tratti stralciati che, come gli approfondimenti volti citati, sottolinea le straordinarie matrici ambientali presenti nell’area per come sussumibili in maniera significativa nel quadro comunitario di interesse conservazionistico sub Codici Natura 2000: 1210, 1410, 2110, 2130, 2230, 2270.
Vedasi: (ALL. 4 bis RelazioneSistemaBioticoPAN) e (ALL 4 Ter RelazioneGeneralePAN)
Ad avvalorare la tesi scientifica di rilevanza ambientale, anche a livello europeo, è poi ampiamente dimostrata sia dagli studi condotti nell’area per la definizione del PAN della Riserva, sia dalla “Proposta di designazione del Sito Natura 2000 Costa del Borsacchio”, commissionata dal Comune di Roseto degli Abruzzi e approvata
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con delibera commissariale n. 9 del 17 giugno 2016 dal Commissario straordinario della Riserva Naturale regionale Borsacchio nominato dalla stessa Regione Abruzzo (ALL. 5).
Come è noto, la comunità scientifica internazionale ha ampiamento dimostrato come le attuali aree naturali protette non siano sufficienti ad arrestare il drammatico declino della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici di cui la collettività tutta beneficia: la XV Conferenza delle Parti sulla Biodiversità delle Nazioni Unite tenutasi a Montreal nel dicembre 2022 (COP XV) ha elaborato il “Post-2020 Global Biodiversity Framework” che ha tra i suoi elementi fondanti l’esigenza di garantire la sussistenza di una rete integrata di aree protette che, coprendo almeno il 30% della superficie globale, riesca a preservare efficacemente la biodiversità. Obiettivo riportato anche nella Strategia Europea della Biodiversità che ha stabilito il raggiungimento entro il 2030 di almeno il 30% di territorio efficacemente protetto ed ecologicamente connesso, sia a terra che a mare, nel territorio dell’Unione Europea, con l’inclusione di almeno il 10% di territorio protetto in maniera integrale.
In questo quadro, la decisione del Consiglio della Regione Abruzzo – del tutto immotivata e priva di qualsiasi giustificazione tecnico-scientifica nella relazione di accompagnamento – appare in contrasto con gli Accordi internazionali che pure l’Italia ha contribuito a determinare ed ha accettato.
Si evidenzia, inoltre, come il testo dell’art. 25 della LR n. 4/2024 presenti due ulteriori elementi di illegittimità.
• L’art. 25, comma 3, riporta che “il presenta articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale”. In realtà ciò non è vero poiché per la realizzazione del PAN della Riserva regionale del Borsacchio sono stati stanziati 250.000,00 euro (art. 69, comma 24, della LR n. 6/2005 “All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato per l’anno 2005 in € 250.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto sulla UPB 05.01.001, cap. 271600 (…)”. La definizione del PAN è giunta a conclusione il 27 dicembre 2023 nel tavolo di lavoro comune Regione/Comune che ha esaminato le osservazioni presentate al PAN che ovviamente è stato predisposto sul perimetro originario di circa 1140 ettari. Il Comune di Roseto degli Abruzzi con delibera n. 2 del 27 gennaio 2024 (ALL. 6) ha preso atto delle contro deduzione elaborate dal tavolo di lavoro di lavoro comune Regione/Comune alle osservazioni presentate al PAN. Ma avendo il Consiglio regionale rivisto totalmente il perimetro della Riserva riducendolo del 98% e portandolo a soli 24,7 ettari, è del tutto evidente che – al di là dello spreco di fondi pubblici impiegati per gli studi e la redazione del PAN sul perimetro originario – si dovrà provvedere alla redazione di un nuovo PAN che comporterà necessariamente dei costi per il bilancio regionale.
Deve quindi concludersi che l’art. 25 della LR n. 4/2024 anche per quanto attiene a questi aspetti violi gli artt. 117, comma 2, lett. s), 3 e 81, comma 4, della Costituzione.
E infine va osservato come la scarna relazione di accompagnamento all’emendamento approvato dal Consiglio regionale, diventato poi l’art. 25 della LR n. 4/2024, riporta espressamente:
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• Che “a nord e a sud si ribadiscono gli attuali confini” della Riserva. Contrariamente a quanto affermato, però, le coordinate indicate nel comma 2 dell’art. 25 indicano un confine differente a sud (ovviamente più ridotto). (ALL. 1)
• La cartografia è basata su una cartina IGM risalente presumibilmente agli anni 70 che non ha elementi identificativi ed in una scala 1/25000 che rende il solo tratto un confine non definibile in maniera chiara e puntale come previsto. Solo a scopo esemplificativo il PAN è redatto per individuare aree in scala 1\8000 su planimetrie digitali come prevede la cartografia moderna.
L’indicazione riportata nella relazione di accompagnamento ha quindi indotto in errore i consiglieri chiamati a votare l’emendamento che hanno ritenuto che i confini della fascia costiera a nord e sud della Riserva non sarebbero stati modificati.
Alla luce di quanto esposto, si invitano le Autorità in indirizzo ad esaminare la possibilità di sollevare questione di costituzionalità in merito all’art. 25 (“Modifiche all’art. 69 della l.r. 6/2005 – sostituzione della cartografia allegata”) della Legge della Regione Abruzzo 25 gennaio 2024, n. 4 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Speciale n. 12 del 26 gennaio 2024.
li 18 febbraio 2024
F.TO Il Presidente
Luigi Lucchese
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